La Società MAE S.p.A. Via Bolzoni, 51/53 29122 PIACENZA P.IVA 01832410136 C.F.
01832410136
(qui di seguito denominato “Fornitore”)
La Società/Persona Denominazione Indirizzo CAP CITTA’ CF P.IVA
(qui di seguito denominato “Committente”)
di seguito denominate anche singolarmente la Parte e congiuntamente le Parti
Premesso che la Committente divulgherà al Fornitore alcune informazioni riguardanti la
produzione di opere artistiche o similari (nel seguito denominati “Oggetto/i”) e ritenute
comunque di
proprietà della Committente,
Premesso che lo scambio di informazioni di cui sopra finalizzato alla eventuale
successiva
conclusione, tra le stesse parti, di un separato accordo di fornitura o di analogo contratto,
con
cui le stesse regoleranno termini e condizioni per la vendita dei materiali, da parte del
Fornitore
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Informazioni Confidenziali
Tutte le informazioni confidenziali relative all’Oggetto (trasmesse dalla Committente in
forma scritta,
grafica, informatica o altra intelleggibile o trasmesse oralmente e successivamente
tradotte in forma
scritta o comunque identificabili in modelli o altre forme che le mostrino e che comunque
riportino la
dicitura “riservate”, “confidential”, “proprietà di. .. “), di seguito nel complesso definite
“Informazioni
Confidenziali”, dovranno essere considerate riservate e mantenute riservate dal Fornitore
e dai suoi
collaboratori e non dovranno essere pubblicate o divulgate a nessuna persona o società né
potranno
essere usate dalle parti (ad eccezione che ciò sia autorizzato per iscritto dalla
Committente).
La portata e la natura di qualsiasi rivelazione di Informazioni Confidenziali da effettuarsi
dalla
Committente saranno determinate dalla Committente stessa a sua esclusiva discrezione.
L’impegno di segretezza non sorge, o cessa di esistere, in relazione alle seguenti
informazioni che:
si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla parte che le riceve al
momento
della trasmissione;
sono o divengono pubblicamente note senza che venga compiuto alcun atto scorretto
dalla
parte ricevente le informazioni;
sono legittimamente ricevute da terzi senza obblighi di riservatezza;
sono state sviluppate in modo indipendente dalla parte ricevente le informazioni;
sono fornite a terzi dalla Committente senza che vi sia un simile accordo di riservatezza
con
terzi;
sono concordate come divulgabili tramite un’ autorizzazione scritta dalla parte che
trasmette le
informazioni.
Art. 3 – Attenzione
Il Fornitore dovrà usare la stessa attenzione di cui sopra nell’evitare che le Informazioni
Confidenziali
divengano pubbliche o ne sia effettuata diffusione a terzi e si impegnano ad usare lo
stesso grado di
precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della parte ricevente e
comunque non
inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 4 – Divulgazione delle Informazioni
Il Fornitore conviene che la divulgazione delle informazioni confidenziali ricevute
dall’altra parte dovrà
interessare solo i dipendenti o collaboratori che abbiano “necessità di sapere”; il Fornitore
Conviene
altresì che tali persone vengano informate circa i loro obblighi di riservatezza in
conformità col presente
accordo e si impegna a predisporre un allegato con i nominativi ed i dati personali delle
persone facenti
parte dei rispettivi gruppi di lavoro. Ciascuna parte resta responsabile per l’esatta
osservanza da parte
dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 5 – Divieto di Trasferimento di diritti e licenze
Niente di quanto rilevato durante questo accordo ovvero nel trasferimento di
Informazioni Confidenziali
dalla Committente al Fornitore dovrà essere considerato, sia espressamente o per
conseguenza, un
trasferimento di diritti o licenze su dette Informazioni.
Art. 6 – Durata
Gli obblighi di segretezza di cui al presente accordo permangono in vigore anche
successivamente alla
cessazione di tutti i rapporti contrattuali fra le parti, per un periodo ulteriore di 5 (cinque)
anni.
Nell’eventualità di mancata stipula di un accordo di fornitura tra le parti o di analogo
contratto, gli
obblighi di segretezza qui previsti rimarranno in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni
dalla data del
presente accordo.
Art. 7 – Divieto di Cessione
Non è ammessa per alcuna parte la cessione, né integrale né parziale, del presente
accordo.
Art. 8 – Restituzione delle Informazioni confidenziali
Il Fornitore dovrà astenersi dal copiare, duplicare o comunque riprodurre qualsiasi
documento
contenente in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali rivelate dalla Committente
senza una
preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa. Su richiesta scritta della
Committente, e
comunque al termine dell’Accordo, il Fornitore dovrà restituire entro cinque (5) giorni
tutte le
Informazioni Confidenziali ricevute assieme alle copie ed al materiale da esse derivato,
incluse copie o
porzioni delle stesse ricavatene con l’autorizzazione della Committente.
Art. 9 – Protezione dei Dati Personali
Il Fornitore dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalle disposizioni di cui al
D. Lgs.
30/06/2003 n, 196 (Codice in materia di dati personali), ed esprime il proprio reciproco
consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla
gestione del
rapporto di collaborazione.
Art. 10 – Interpretazione
Le intestazioni degli articoli e dei paragrafi del presente accordo hanno unicamente lo
scopo di facilitare
il riferimento ai medesimi e non sono rilevanti per l’interpretazione del contenuto degli
stessi.
Art. 11 – Foro e Legge competenti
Per qualunque controversia tra le parti derivante da o connessa con il presente accordo,
ivi inclusi a
mero titolo esemplificativo la sua esecuzione, interpretazione o cessazione, il foro
competente
esclusivo sarà quello di Piacenza con l’applicazione della legge italiana.
Art. 12 – Modifiche
Qualsiasi clausola di modifica del presene Accordo, indipendentemente dalla parte
promotrice, si
intende valida soltanto se approvata per iscritto dall’altra parte contraente
Per accettazione di quanto concordato le parti qui di seguito sottoscrivono il presente
accordo al fine di
renderlo esecutivo.
Per MAE S.p.A.
Per (Committente)
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Formitore dichiara di
approvare
espressamente le clausole del presente accordo qui sotto riportate:
Art.2 (Informazioni Confidenziali)
Art.6 (Durata)
Art.8 (Restituzione delle Informazioni Confidenziali)
Art.11 (Foro Competente)
Per MAE S.p.A.
Per (Committente)
Piacenza data